Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1988 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1988 al 29 giugno 1990
