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Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

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Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrera' in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici."

Testo in vigore dal 29 giugno 1990 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-07-15;275~art1 · fonte su Normattiva