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Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306, e' ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.

Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;593~art1 · fonte del testo