Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1976, n. 199

1

La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un anno.

Testo vigente dal 27 maggio 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-03;108~art3 · fonte su Normattiva