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L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' sostituito dal seguente: "Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore".
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 8 marzo 1957
