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L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' sostituito dal seguente: "Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1957, n. 23
1La L. 5 febbraio 1957, n. 23 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' prorogato al 31 dicembre 1957". Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che la modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1957.
Testo in vigore dal 8 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
