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Il Ministro per il tesoro ha facolta' di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina carte-valori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto Poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col presidente dell'istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1 luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unita'. Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si fara' fronte nei modi e termini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 24 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1048~art2 · fonte del testo