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Il Ministro per il tesoro ha facolta' di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina carte-valori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto Poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col presidente dell'istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1 luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unita'. 2 Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si fara' fronte nei modi e termini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 1957, n. 1141
2La L. 21 novembre 1957, n. 1141 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, e' prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unita'".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
