Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398
Art. 2
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La lettera b) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (g) e' sostituita dalla seguente: "b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685".
Testo in vigore dal 28 gennaio 1985 al 22 dicembre 2008
