Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, e' prorogato di sei mesi. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 6 dicembre 1971
