Art. unico
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Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964. I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.
Testo in vigore dal 30 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
