Art. 54 — Relazione sull'applicazione della legge
Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della, pubblica istruzione. Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presentera' inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risultera' da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La relazione del Ministro sara' accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.5a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1964, n. 436
5aLa L. 26 giugno 1964, n. 436 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964. I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964."
Testo vigente dal 15 luglio 1964
