Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in societa' nei confronti delle societa' e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le societa' e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle societa' e degli enti emittenti. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facolta' di concordare in qualsiasi momento con le societa' e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione, per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Testo vigente dal 13 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;520~art2 · fonte del testo