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E' prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1963 al 26 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;32~art1 · fonte del testo