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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]I provvedimenti di collocamento a riposo di autorita' o di dispensa dal servizio, autorizzati dagli articoli 25 e 26 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, possono essere adottati dall'Amministrazione coloniale entro il termine di due mesi dall'andata in vigore della presente legge, in confronto di quei funzionari che non furono compresi nei provvedimenti di prima applicazione del detto decreto-legge, perche' in quel periodo di tempo figuravano non piu' in servizio presso la detta Amministrazione, quando peraltro sussistano le condizioni indicate nel decreto-legge medesimo. La dispensa puo' essere disposta con provvedimenti individuali anche in eccedenza all'aliquota stabilita nel predetto art. 26 del decreto-legge medesimo.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - De Bono - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
