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L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

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