Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. 222 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Il Governo e' inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
tolto: a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
tolto: b) per rendere definitive norme temporanee per la applicazione della nuova tariffa;
tolto: c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto puo' derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-26;6~art1 · fonte del testo