Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54. All'onere relativo all'esercizio 1952-53 sara' fatte fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente "acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-12-07;1846~art3 · fonte del testo