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L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961.

Testo in vigore dal 28 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-05-06;337~art1 · fonte del testo