Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1964 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformita' ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunita' economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunita' stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-17;1049~art2 · fonte del testo