Art. 3 — Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita', indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonche' socioeconomico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
