Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-08;89~art4 · fonte su Normattiva