Art. 5 — Conservazione di somme in bilancio
Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
