L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, e' prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.
Testo vigente dal 3 luglio 1959
