Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e applicabile fino al 31 dicembre 1958.

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;165~art1 · fonte del testo