Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre 1969. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1970, n. 359

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1970

La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974".

Testo vigente dal 3 luglio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1967 al 3 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1970, n. 359

    La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-08;30~artunico · fonte del testo