Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, e' prorogato al 31 dicembre 1969. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1970, n. 359
1con decorrenza dal 1 gennaio 1970
La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974".
Testo vigente dal 3 luglio 1970
