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A decorrere dal 1 luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformita' ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunita' economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunita' stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Testo in vigore dal 3 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-17;1049~art2 · fonte del testo