Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;116~art3 · fonte su Normattiva