Agli oneri di lire 25 milioni e lire 100 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966 si provvede, rispettivamente, con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;530~art2 · fonte su Normattiva