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Il termine del 31 dicembre 1940, stabilito dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione di trentaduemila tonnellate di calciocianamide, e' prorogato al 30 aprile 1941-XIX.

Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-20;163~art1 · fonte del testo