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La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Il Governo e' inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:
- a)per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
- b)per rendere definitive norme temporanee per la applicazione della nuova tariffa;
- c)per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto puo' derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
