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L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 259: "Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
