Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 19 maggio 1967 n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria) proposta con ricorso depositato il 13 luglio 1967 dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). Secondo la Regione il provento non sarebbe nuovo, ne' diretto a soddisfare quelle particolari finalità statali senza cui le entrate tributarie introdotte dopo il D.P.R. n. 1074 del 1965 spetterebbero ad essa. Ma l'addizionale disposta con la legge n. 356 del 1967 pur non essendo un tributo nuovo, è un'entrata tributaria nuova dato che sarebbe mancata se quella legge non ne avesse deciso la proroga. E poiché le norme di attuazione richiedono la novità del provento, non del tipo di imposta, sotto questo aspetto l'addizionale così prorogata rientra fra quelle che lo Stato può riservare a sé stesso. Ed anche se la norma impugnata non dice espressamente l'esigenza particolare al cui soddisfacimento è diretta l'entrata, non può negarsi la particolarità dello scopo che ha ispirato la legge sia perché all'addizionale l'erario è solito ricorrere normalmente proprio per soddisfare particolari finalità, sia perché, di regola, la proroga di una imposta introdotta per un certo scopo non può avere altro fine che quello originario si' che un 'ulteriore specificazione sarebbe superflua. Ed i lavori preparatori della legge depongono nel senso che il gettito dell'addizionale in esame sia destinato a fronteggiare la spesa per lo sviluppo economico della Calabria.
Art. 1 Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 · Art. 18 Provvedimenti straordinari per la Calabria · Art. 1 Provvedimenti straordinari per la Calabria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 30 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-19;356~art1 · fonte del testo