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E' prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.
Testo in vigore dal 12 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
