La durata delle societa' cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la, societa' cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attivita' dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata. Le assemblee dei soci hanno sempre facolta' di deliberare lo scioglimento della societa' nella forma e con le maggioranze stabilite dalla legge e dagli statuti sociali. I soci i quali, al termine della durata statutaria della societa', non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 7 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-17;100~artunico · fonte del testo