Art. 10 — Entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo
[1]1. Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alle procedure costituzionali di ciascuna Parte contraente; gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per la durata di dieci anni e si intendera' prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti contraenti effettuata almeno dodici mesi prima della scadenza. Successivamente l'Accordo potra' essere denunciato in ogni momento, con un preavviso scritto di dodici mesi. 3. Per quanto riguarda gli investimenti di capitale effettuati durante il periodo di validita' dell'Accordo ed i relativi utili, le disposizioni del presente Accordo continueranno ad avere effetto per la durata di venti anni dalla data della scadenza dell'Accordo stesso.
[2]FATTO a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due originali, in lingua italiana e romena, i due testi facenti egualmente fede.
[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
[4]Filippo Maria Pandolfi Florea Dumitrescu
[5]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
