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I titolari delle utenze di cui al precedente art. 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'art. 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge. Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;42~art3 · fonte del testo