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Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi. Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 30 maggio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-11;307~art1 · fonte del testo