Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.

Testo vigente dal 24 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-12;33~artunico · fonte su Normattiva