Art. 3 — Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove
I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.
Testo vigente dal 29 luglio 1954
