Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 3 — Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove

I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.

Testo vigente dal 29 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art3 · fonte del testo