Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 66 — Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata
I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ne' all'imposta generale sull'entrata.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
