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Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e' prorogato, con efficacia dal 1 novembre 1953, sino alla emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 1 agosto 1954

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