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Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, e' formato dal comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al Ministro per i lavori pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizzazione delle costruzioni nell'ambito provinciale e' effettuata dai comitati provinciali di cui all'articolo 6 della suddetta legge entro il 31 dicembre 1969.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;260~art2 · fonte del testo