Art. 1
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso, di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B allegata al decreto-legge 2 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, e' ridotta da lire 1.000 a lire 300 per quintale.
Testo vigente dal 25 marzo 1963
