E' estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia, della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Testo vigente dal 12 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-17;214~artunico · fonte del testo