Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonche' dagli Istituti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
