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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo Unico
[8]Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato:
[10]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 14 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
