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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo Unico

[8]Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato:

[10]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1942-XX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 14 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;300~art1 · fonte del testo