Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. 281 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
tolto: Articolo unico.
tolto: Alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: 1° L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
tolto: Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, e' fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.
tolto: «Per l'anno 1941, tale proporzione sara' rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi.».
tolto: 2° Il capoverso dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Per l'anno 1941 il limite citato di L. 10.000 sara' di L. 20.000 e per l'anno 1942 di L. 15.000».
tolto: 3° Il capoverso dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Per la produzione dell'anno 1941 tale percentuale e' limitata al 5 per cento, mentre per quella del 1942 e' stabilita nel 10 per cento».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 2 dicembre 1940-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL
tolto: Visto, ti Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1691~art1 · fonte del testo