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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il termine fissato dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e che non abbiano i requisiti prescritti dallo stesso decreto-legge, e' prorogata al 31 dicembre 1936.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-01-18;173~art1 · fonte del testo