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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine fissato dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e che non abbiano i requisiti prescritti dallo stesso decreto-legge, e' prorogata al 31 dicembre 1936.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
