All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, con le modalita' previste dall'articolo stesso.

Testo vigente dal 24 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;716~art2 · fonte del testo